Nonostante la Circolare n. 224402 del 25 novembre 2011 ha annullato le sanzioni per le comunicazione tardive, il 30 novembre 2011 tutte le imprese in forma societaria (società di capitali e di persone, società semplici, società cooperative, società in liquidazione, società estere aventi in Italia una o più sedi secondarie) hanno dovuto mettersi in regola con l'obbligo di dotarsi, se non l'avessero già fatto, di un indirizzo di posta elettronica certificata  e di comunicare lo stesso al Registro delle Imprese.

In base all'art. 2250 del codice civile – obblighi su atti e corrispondenze – lo stesso indirizzo PEC va inserito anche sul sito web aziendale nello spazio riservato alle informazioni societarie, quali sede sociale, numero di iscrizione al Registro Imprese, capitale sociale e non ultimo come importanza la partita IVA.

N.B. Restano in vigore le sanzioni per chi non rispetta le norme sulla trasparenza ... anche sul web.